OGGETTO: Divieto di utilizzo di artifici pirotecnici di qualsiasi genere in Cervia, sulle aree pubbliche dalle ore 15.00 del 31.12.2012 alle ore 06.00 del 01.11.2013 nel territorio delimitato dai cartelli di località del capoluogo e delle frazioni, da parte di privati.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
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negli anni si è diffusa la consuetudine di festeggiare il capodanno anche con il lancio di petardi, “botti” e artifizi pirotecnici di vario genere;
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ogni anno, a livello nazionale, si verificano numerosi infortuni alle persone, anche di grave entità, nell’utilizzo di simili prodotti;
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esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di prodotti per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
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sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc.), quando utilizzati in luoghi affollati o alla presenza di bambini in tenera età;
Constatato che:
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l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi, nei centri abitati, è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato di tali materiali e senza l’adozione delle minime precauzioni necessarie ad evitare pericoli e danni, diretti ed indiretti, all’integrità fisica delle persone, degli animali e all’ambiente;
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tali attività, solitamente concentrata in un limitato periodo di tempo, viene a costituire un rilevante volume esplodente a causa della contemporaneità degli scoppi, generalmente liberato alla presenza di numerose persone e bambini;
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tali condizioni generano anche panico da rumore e conseguenti effetti traumatici agli animali da affezione ed agli animali selvatici;
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risulta comunque necessario limitare il più possibile rumori molesti in ambito urbano in tutte le abitazioni, vie e piazze ove si trovino persone, con particolare riferimento ad edifici di culto, luoghi ed aree in cui si svolgono manifestazioni culturali o spettacolari, ecc.;
Atteso che l’Amministrazione Comunale:
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ancorché nel territorio comunale di Cervia non siano stati segnalati infortuni significativi negli ultimi anni, intende promuovere e mantenere un’attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini;
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ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
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a tal fine risulta opportuno ricorrere anche ad una campagna informativa per la diffusione della conoscenza dei rischi per l’incolumità e delle modalità di comportamento da adottare e precauzioni da attuare;
Rilevato che:
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le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall’art.7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell’art.13 della precitata legge;
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In base a quanto disposto dall’art. 8, comma 3, della precitata legge il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto si provvederà a darne la più ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito web comunale ed altre forme di pubblicità ritenute idonee;
Ritenuto necessario procedere in merito;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 773/1931, ed in particolare l’art. 57;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista l’art. 36 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 – Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
Visto lo Statuto Comunale;
O R D I N A:
dalle ore 15.00 del 31.12.2012 alle ore 06.00 del 01.1.2013 è tassativamente vietato a chiunque non sia munito di specifica autorizzazione per spettacoli pirotecnici organizzati, trasportare e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” e candele luminose di qualsiasi tipo nelle aree pubbliche o aperte al pubblico nel territorio comunale di Cervia delimitato dai cartelli di località del capoluogo e delle frazioni, nonché nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente le suddette aree.
I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00.
Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza ai sensi di legge.
RACCOMANDA
In caso di accensione di artifizi pirotecnici o “botti” di qualsiasi genere al di fuori delle aree in cui è istituito il divieto,
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di sfruttare zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone, dagli animali e da materiali incendiabili.
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di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
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di studiare attentamente le istruzioni d’uso e rispettarle;
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di non raccogliere eventuali artifici inesplosi dopo il lancio o che si dovessero rinvenire abbandonati;
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di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo;
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di vigilare sugli animali da affezione attivandosi nei modi più opportuni affinché il disagio degli animali provocato dagli scoppi non provochi danni alle persone ed agli animali stessi.
RICHIAMA
I cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché sia evitato ogni tipo di disagio o incidente.
DISPONE
che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l’affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web comunale e a mezzo di stampa locale.
INCARICA
La Polizia Municipale di Cervia e le Forze dell’Ordine sul territorio di curare l’esecuzione della presente ordinanza.
INFORMA
che avverso l’odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della regione Emilia Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dall’avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Cervia, 28 dicembre 2012
IL COMANDANTE
Roberto Ricci